Art. 5
Procedura
In vigore dal 22 dic 2006
Procedura
1. Il richiedente deve comprovare il pagamento del contributo forfetario di 30 000 EUR di cui all’, paragrafo 1, a favore dell’LCR al momento di presentare i campioni dell’alimento o del mangime e i rispettivi campioni di controllo all’LCR conformemente all’, paragrafo 3, lettera j), o all’articolo 17, paragrafo 3, lettera j), del regolamento (CE) n. 1829/2003.
2. Nel caso in cui, come disposto dall’, paragrafo 2, sia necessario un procedimento di validazione completo, l’LCR notifica per iscritto al richiedente tale fatto e richiede il pagamento dell’importo dovuto a titolo di tale disposizione.
3. Nel caso in cui, come disposto dall’, paragrafo 3, preveda che i costi di validazione del metodo di rilevazione proposto dal richiedente possano superare notevolmente l’importo dei contributi finanziari di cui all’, paragrafi 1 e 2, l’LCR notifica per iscritto al richiedente l’importo stimato dei costi supplementari.
Qualora, entro un mese dalla data di ricevimento della notifica, il richiedente ritiri la sua domanda, il contributo supplementare di cui all’, paragrafo 3, non è più dovuto.
Al termine della validazione del metodo di rilevazione l’LCR notifica per iscritto al richiedente i costi effettivi e debitamente motivati sostenuti nell’esecuzione della validazione del metodo di rilevazione e impone il pagamento del contributo dovuto a norma dell’, paragrafo 3.
4. Qualora, come disposto dall’, paragrafo 2, debba sostenere costi, l’LCR notifica per iscritto al richiedente l’importo del contributo dovuto, inclusa la giustificazione di tale importo.
5. Qualora una domanda sia stata presentata prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, l’LCR, entro tre mesi da tale data, notifica per iscritto al richiedente l’importo del contributo finanziario da versare, se del caso, conformemente all’, paragrafi 1 e 2.
6. Ove sia richiesta una riduzione del contributo conformemente all’, paragrafo 1, la domanda deve essere accompagnata da documenti scritti comprovanti che le condizioni di tale articolo sono soddisfatte. Se del caso, l’LCR può chiedere informazioni supplementari.
7. I contributi di cui ai paragrafi da 2 a 5 debbono essere corrisposti dal richiedente entro 45 giorni dalla data di ricevimento della notifica.
Ove il richiedente non abbia comprovato il pagamento entro il termine e ove la relazione di valutazione di cui al punto 3, lettera e), dell’allegato del regolamento (CE) n. 1829/2003 non sia già stata trasmessa all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità»), l’LCR non la trasmette all’Autorità finché non sia stato corrisposto il pagamento dovuto. L’LCR informa immediatamente l’Autorità circa il ritardo della relazione, in modo da consentire all’Autorità di informare il richiedente e di intraprendere ulteriori iniziative conformemente all’, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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