Art. 2
Definizioni
In vigore dal 22 dic 2006
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
«procedimento di validazione completo» la valutazione, attraverso una prova interlaboratorio alla quale partecipano i laboratori nazionali di riferimento, dei criteri di efficienza del metodo fissati dal richiedente in conformità del documento dal titolo «Definition of minimum performance requirements for analytical methods of GMO testing (definizione di requisiti minimi di efficienza dei metodi analitici di verifica degli OGM)» di cui al punto 1, lettera B), dell’allegato I del regolamento (CE) n. 641/2004, come pure la valutazione della ripetibilità e dell’esattezza del metodo presentato dal richiedente;
b)
«piccole e medie imprese (PMI)» piccole e medie imprese secondo la definizione figurante nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (4);
c)
«paesi in via di sviluppo» i paesi beneficiari di cui all’ del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (5);
d)
«domanda» salvo indicazioni contrarie, una domanda di autorizzazione presentata conformemente all’ o 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, comprese le domande presentate nell’ambito di altre legislazioni comunitarie e modificate o completate in conformità dell’articolo 46 di tale regolamento. Il termine si riferisce altresì alle domande di rinnovo di autorizzazioni conformemente all’articolo 11 o 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003 e alle modifiche di autorizzazioni in base all’, paragrafo 2, all’articolo 10, all’articolo 21, paragrafo 2, o all’articolo 22 di tale regolamento, ove l’LCR debba verificare e convalidare un metodo di rilevazione e di identificazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1981:oj#art-2