Art. 4
In vigore dal 20 dic 2006
In deroga all’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2535/2001, i titoli di importazione rilasciati per i contingenti relativi al periodo dal 1o gennaio 2007 al 30 giugno 2007 possono essere trasferiti unicamente alle persone fisiche o giuridiche riconosciute a norma delle disposizioni di cui alla sezione 2 del medesimo regolamento e alle persone fisiche o giuridiche che figurano negli elenchi di cui all’ del presente regolamento.
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