Art. 1
In vigore dal 20 dic 2006
In deroga al titolo 2, capo I, sezione 2, del regolamento (CE) n. 2535/2001, gli operatori stabiliti in Bulgaria ed in Romania (di seguito «i nuovi Stati membri») possono richiedere titoli di importazione per i contingenti relativi al periodo dal 1o gennaio 2007 al 30 giugno 2007 senza previo riconoscimento da parte delle autorità competenti del nuovo Stato membro in cui sono stabiliti.
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