Art. 3

In vigore dal 20 dic 2006
1.   Le autorità competenti dei nuovi Stati membri inviano alla Commissione entro il 20 gennaio 2007 l’elenco degli operatori che hanno richiesto titoli di importazione per i contingenti relativi al periodo dal 1o gennaio 2007 al 30 giugno 2007, in conformità dell’ e in ottemperanza alle condizioni previste dall’. Gli elenchi sono stabiliti secondo il modello riportato nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 2535/2001, fatta eccezione per il numero di riconoscimento. 2.   La Commissione trasmette gli elenchi di cui al paragrafo 1 alle autorità competenti degli altri Stati membri.
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