Art. 2

In vigore dal 20 dic 2006
1.   In deroga all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 2535/2001, gli operatori stabiliti nei nuovi Stati membri possono richiedere titoli di importazione per i contingenti di cui all’ del presente regolamento soltanto nello Stato membro in cui sono stabiliti. 2.   Le domande di titolo sono ammissibili soltanto se il richiedente allega i seguenti documenti: a) la prova di avere importato o esportato nel 2006 almeno 25 tonnellate di prodotti lattiero-caseari di cui al capitolo 04 della nomenclatura combinata, nell’ambito di almeno quattro operazioni distinte; b) documenti e informazioni che comprovino in misura sufficiente la sua identità e la sua qualità di operatore, in particolare: i) la documentazione contabile o fiscale dell’azienda, rispondente alla vigente normativa nazionale, ii) il numero di partita IVA, se previsto dalla normativa nazionale, e iii) il numero di iscrizione nel registro delle imprese, se previsto dalla normativa nazionale. 3.   Per quanto riguarda la lettera a) del paragrafo 2, l’anno di riferimento è il 2005, se l’importatore interessato può comprovare di non essere stato in grado di importare o di esportare nel 2006 i quantitativi richiesti di prodotti lattiero-caseari a causa di circostanze eccezionali. 4.   Ai fini dell’applicazione del presente articolo non sono considerate importazioni o esportazioni eventuali transazioni realizzate nell’ambito del perfezionamento attivo o passivo.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2006/2018 — Testo vigente | Portale Normativo