Art. 2
In vigore dal 20 dic 2006
1. In deroga all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 2535/2001, gli operatori stabiliti nei nuovi Stati membri possono richiedere titoli di importazione per i contingenti di cui all’ del presente regolamento soltanto nello Stato membro in cui sono stabiliti.
2. Le domande di titolo sono ammissibili soltanto se il richiedente allega i seguenti documenti:
a)
la prova di avere importato o esportato nel 2006 almeno 25 tonnellate di prodotti lattiero-caseari di cui al capitolo 04 della nomenclatura combinata, nell’ambito di almeno quattro operazioni distinte;
b)
documenti e informazioni che comprovino in misura sufficiente la sua identità e la sua qualità di operatore, in particolare:
i)
la documentazione contabile o fiscale dell’azienda, rispondente alla vigente normativa nazionale,
ii)
il numero di partita IVA, se previsto dalla normativa nazionale, e
iii)
il numero di iscrizione nel registro delle imprese, se previsto dalla normativa nazionale.
3. Per quanto riguarda la lettera a) del paragrafo 2, l’anno di riferimento è il 2005, se l’importatore interessato può comprovare di non essere stato in grado di importare o di esportare nel 2006 i quantitativi richiesti di prodotti lattiero-caseari a causa di circostanze eccezionali.
4. Ai fini dell’applicazione del presente articolo non sono considerate importazioni o esportazioni eventuali transazioni realizzate nell’ambito del perfezionamento attivo o passivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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