Art. 20

Clausola di revisione

In vigore dal 20 dic 2006
Clausola di revisione In base alla prima relazione annuale di cui all', il Parlamento europeo e il Consiglio possono, su proposta della Commissione, rivedere il presente regolamento per far sì che siano raggiunti gli obiettivi di solidarietà del FEG e che le sue disposizioni tengano debitamente conto delle caratteristiche economiche, sociali e territoriali di tutti gli Stati membri. Il Parlamento europeo e il Consiglio procedono in ogni caso a una revisione del presente regolamento entro il 31 dicembre 2013.
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