Art. 16

Relazione annuale

In vigore dal 20 dic 2006
Relazione annuale 1.   A decorrere dal 2008 ed entro il 1o luglio di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione quantitativa e qualitativa sulle attività svolte a titolo del presente regolamento nel corso dell'anno precedente. La relazione si concentra principalmente sui risultati ottenuti dal FEG e contiene in particolare informazioni riguardanti le domande presentate, le decisioni adottate, le azioni finanziate, compresa la loro complementarità con le azioni finanziate dai fondi strutturali, in particolare dal FES, e la chiusura del contributo finanziario concesso. Essa documenta inoltre le domande respinte per mancanza di stanziamenti sufficienti o in quanto non ammissibili. 2.   La relazione è trasmessa per informazione al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alle parti sociali.
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Relazione annuale (Art. 16 Regolamento (UE) 2006/1927) — Testo vigente | Portale Normativo