Art. 17
Valutazione
In vigore dal 20 dic 2006
Valutazione
1. La Commissione effettua di propria iniziativa e in stretta cooperazione con gli Stati membri:
a)
una valutazione intermedia dell'efficacia e della sostenibilità dei risultati ottenuti entro il 31 dicembre 2011; e
b)
una valutazione ex post entro il 31 dicembre 2014, con l'assistenza di esperti esterni, onde misurare l'impatto del FEG e il suo valore aggiunto.
2. I risultati della valutazione sono trasmessi per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alle parti sociali.
Storico versioni
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