Art. 17

Valutazione

In vigore dal 20 dic 2006
Valutazione 1.   La Commissione effettua di propria iniziativa e in stretta cooperazione con gli Stati membri: a) una valutazione intermedia dell'efficacia e della sostenibilità dei risultati ottenuti entro il 31 dicembre 2011; e b) una valutazione ex post entro il 31 dicembre 2014, con l'assistenza di esperti esterni, onde misurare l'impatto del FEG e il suo valore aggiunto. 2.   I risultati della valutazione sono trasmessi per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alle parti sociali.
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