Art. 19
Rimborso del contributo finanziario
In vigore dal 20 dic 2006
Rimborso del contributo finanziario
1. Nei casi in cui il costo reale di un'azione sia inferiore all'importo stimato indicato a norma dell', la Commissione chiede allo Stato membro di rimborsare l'importo corrispondente del contributo finanziario ricevuto.
2. Se lo Stato membro non rispetta gli obblighi stabiliti nella decisione di concessione di un contributo finanziario, la Commissione può imporre allo Stato membro il rimborso completo o parziale del contributo finanziario ricevuto.
3. Prima di adottare una decisione in applicazione dei paragrafi 1 o 2, la Commissione procede a un adeguato esame del caso e, in particolare, concede allo Stato membro un periodo di tempo determinato per formulare le proprie osservazioni.
4. Qualora, dopo aver proceduto alle necessarie verifiche, la Commissione concluda che lo Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù dell', paragrafo 1, decide, se non è stato raggiunto alcun accordo e se lo Stato membro non ha apportato le rettifiche nei termini stabiliti dalla Commissione, e tenuto conto di eventuali osservazioni dello Stato membro, nei tre mesi che seguono la fine del periodo suindicato di effettuare le necessarie rettifiche finanziarie sopprimendo interamente o in parte il contributo del FEG all'azione in questione. Ogni somma persa a seguito di una irregolarità accertata dà luogo ad un recupero; se la somma non è rimborsata nei termini previsti dallo Stato membro interessato, è previsto il pagamento di interessi di mora.
Storico versioni
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