Art. 14

Redazione del bilancio

In vigore dal 20 dic 2006
Redazione del bilancio 1.   Tutte le entrate e le spese dell'Istituto formano oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell'Istituto. 2.   Le entrate e le spese iscritte nel bilancio dell'Istituto sono in pareggio. 3.   Fatte salve altre risorse, le entrate dell'Istituto comprendono: a) un contributo della Comunità iscritto nel bilancio generale dell'Unione europea (sezione «Commissione»); b) pagamenti ricevuti come corrispettivo di servizi resi; c) gli eventuali contributi finanziari delle organizzazioni o dei paesi terzi di cui all'; d) gli eventuali contributi volontari degli Stati membri. 4.   Le spese dell'Istituto comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese di esercizio. 5.   Ogni anno il consiglio di amministrazione, sulla base di un progetto elaborato dal direttore, presenta lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Istituto per l'esercizio successivo. Entro il 31 marzo il consiglio di amministrazione trasmette alla Commissione lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico. 6.   La Commissione trasmette lo stato di previsione all'autorità di bilancio insieme al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea. 7.   Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea le stime che ritiene necessarie per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo del contributo a carico del bilancio generale. Essa trasmette le stime all'autorità di bilancio ai sensi dell'articolo 272 del trattato. 8.   L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo del contributo destinato all'Istituto e adotta la tabella dell'organico dell'Istituto. 9.   Il consiglio d'amministrazione adotta il bilancio dell'Istituto. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se del caso, esso viene adeguato di conseguenza. 10.   Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio l'intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione. Qualora un ramo dell'autorità di bilancio abbia comunicato che intende emettere un parere, trasmette quest'ultimo al consiglio di amministrazione entro il termine di sei settimane a decorrere dalla notifica del progetto.
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