Art. 8

Cooperazione con le organizzazioni a livello nazionale ed europeo, le organizzazioni internazionali e i paesi terzi

In vigore dal 20 dic 2006
Cooperazione con le organizzazioni a livello nazionale ed europeo, le organizzazioni internazionali e i paesi terzi 1.   Per l'adempimento dei propri compiti l'Istituto collabora con organizzazioni ed esperti degli Stati membri, come gli enti per le pari opportunità, i centri di ricerca, le università, le organizzazioni non governative e le parti sociali, nonché con le pertinenti organizzazioni a livello europeo o internazionale e con i paesi terzi. 2.   Qualora si renda necessario concludere accordi con organizzazioni internazionali o paesi terzi affinché l'Istituto adempia con efficienza ai propri compiti, la Comunità conclude tali accordi con le organizzazioni internazionali o i paesi terzi nell'interesse dell'Istituto conformemente alla procedura di cui all'articolo 300 del trattato. Questa disposizione non osta a una cooperazione ad hoc con tali organizzazioni o con i paesi terzi.
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