Art. 7
Accesso ai documenti
In vigore dal 20 dic 2006
Accesso ai documenti
1. Ai documenti in possesso dell'Istituto si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001.
2. Entro sei mesi dall'istituzione dell'Istituto, il Consiglio di amministrazione adotta disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.
3. Le decisioni adottate dall'Istituto ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia al mediatore o di azione giudiziaria dinanzi alla Corte di giustizia, alle condizioni di cui rispettivamente agli articoli 195 e 230 del trattato.
4. Il trattamento dei dati da parte dell'Istituto è disciplinato dal regolamento (CE) n. 45/2001.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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