Art. 7

Accesso ai documenti

In vigore dal 20 dic 2006
Accesso ai documenti 1.   Ai documenti in possesso dell'Istituto si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001. 2.   Entro sei mesi dall'istituzione dell'Istituto, il Consiglio di amministrazione adotta disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001. 3.   Le decisioni adottate dall'Istituto ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia al mediatore o di azione giudiziaria dinanzi alla Corte di giustizia, alle condizioni di cui rispettivamente agli articoli 195 e 230 del trattato. 4.   Il trattamento dei dati da parte dell'Istituto è disciplinato dal regolamento (CE) n. 45/2001.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1922:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo