Art. 5

Personalità e capacità giuridica

In vigore dal 20 dic 2006
Personalità e capacità giuridica L'Istituto è dotato di personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri esso ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dai rispettivi ordinamenti. In particolare esso può acquistare o alienare beni mobili ed immobili e stare in giudizio.
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