Art. 4
Ambiti di attività e metodi di lavoro
In vigore dal 20 dic 2006
Ambiti di attività e metodi di lavoro
1. L'Istituto adempie ai propri compiti nel quadro delle competenze della Comunità, conformemente agli obiettivi fissati e agli ambiti prioritari individuati nel suo programma annuale, tenendo debito conto delle risorse di bilancio a sua disposizione.
2. Il programma di lavoro dell'Istituto è conforme alle priorità della Comunità nel campo dell'uguaglianza di genere e al programma di lavoro della Commissione, compreso il suo lavoro statistico e di ricerca.
3. Al fine di evitare duplicazioni e per garantire il miglior uso possibile delle risorse, nello svolgimento delle proprie attività l'Istituto tiene conto delle informazioni esistenti di qualsiasi provenienza ed in particolare del lavoro già svolto dalle istituzioni della Comunità e da altre istituzioni, da enti e organizzazioni nazionali e internazionali competenti e opera a stretto contatto con i pertinenti servizi della Commissione, compreso Eurostat. L'Istituto garantisce un coordinamento adeguato con tutte le agenzie comunitarie e gli organismi dell'Unione pertinenti, da definirsi, se del caso, in un memorandum d'intesa.
4. L'Istituto garantisce che le informazioni diffuse risultino comprensibili agli utenti finali.
5. L'Istituto può instaurare rapporti contrattuali, in particolare stipulare contratti d'appalto, con altre organizzazioni, affinché eseguano compiti che esso intenda affidare loro.
Storico versioni
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