Art. 10
Consiglio di amministrazione
In vigore dal 20 dic 2006
Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione si compone di:
a)
diciotto rappresentanti nominati dal Consiglio in base ad una proposta di ciascuno Stato membro interessato;
b)
un membro in rappresentanza della Commissione, nominato dalla Commissione;
2. I membri del consiglio di amministrazione sono selezionati in modo da garantire i massimi livelli di competenza e un'ampia serie di capacità pertinenti e transdisciplinari in materia di uguaglianza di genere.
Nel consiglio di amministrazione il Consiglio e la Commissione mirano a realizzare una rappresentanza equilibrata di uomini e donne.
I supplenti, che rappresentano i membri in loro assenza, sono nominati secondo la stessa procedura.
L'elenco dei membri e dei supplenti del consiglio di amministrazione è pubblicato dal Consiglio nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sul sito web dall'Istituto e sul altri siti Web pertinenti.
3. Il mandato dei membri è di tre anni. Per ciascun mandato i membri nominati dal Consiglio rappresentano diciotto Stati membri secondo l'ordine di rotazione delle Presidenze con un membro designato da ciascuno Stato membro interessato.
4. Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente con mandato di tre anni.
5. Ogni membro del consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 1, lettera a) o b) o, in sua assenza, il o la supplente, dispone di un voto.
6. Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni necessarie al funzionamento dell'Istituto. In particolare:
a)
adotta, sulla base di un progetto del direttore ai sensi dell', previa consultazione della Commissione, il programma di lavoro annuale e il programma di lavoro a medio termine, per un periodo triennale, in funzione del bilancio e delle risorse disponibili; in caso di necessità, i programmi possono essere riveduti; il primo programma di lavoro annuale è adottato entro i nove mesi successivi alla nomina del direttore;
b)
adotta la relazione annuale, di cui all', paragrafo 2, nella quale i risultati conseguiti vengono specificamente confrontati con gli obiettivi del programma di lavoro annuale; la relazione viene trasmessa entro il 15 giugno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni ed è pubblicata sul sito web dell'Istituto;
c)
esercita l'autorità disciplinare sul direttore e lo nomina o lo revoca ai sensi dell';
d)
adotta il progetto di bilancio e il bilancio definitivo annuali dell'Istituto.
7. Il consiglio di amministrazione adotta il regolamento interno dell'Istituto sulla base di una proposta del direttore, previa consultazione con la Commissione.
8. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza dei membri. Il presidente esprime il voto decisivo. Nei casi di cui al paragrafo 6 e all', paragrafo 1, le decisioni sono adottate alla maggioranza dei due terzi dei membri.
9. Il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento interno sulla base di una proposta del direttore, previa consultazione con la Commissione.
10. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno. Egli convoca riunioni supplementari di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione.
11. L'Istituto trasmette ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio (in prosieguo: l'«autorità di bilancio») tutte le informazioni pertinenti all'esito delle procedure di valutazione.
12. I direttori della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale e dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali possono essere, se del caso, invitati ad assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione come osservatori, in modo da coordinare i rispettivi programmi di lavoro in materia di integrazione della dimensione di genere.
Storico versioni
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