Art. 12
Direttore
In vigore dal 20 dic 2006
Direttore
1. A capo dell'Istituto il consiglio di amministrazione nomina il direttore, sulla base di un elenco di candidati proposto dalla Commissione dopo un concorso generale, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e altrove di un invito a manifestare interesse. Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione è invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione o alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tali commissioni.
2. Il mandato del direttore è di 5 anni. Su proposta della Commissione e previa valutazione, il mandato può essere prorogato una sola volta per un massimo di 5 anni. Nella valutazione la Commissione esamina in particolare:
a)
i risultati ottenuti durante il primo mandato e il modo in cui sono stati ottenuti;
b)
i compiti e le necessità dell'Istituto per gli anni successivi.
3. Al direttore, sotto la supervisione del consiglio di amministrazione, competono:
a)
l'adempimento dei compiti di cui all';
b)
l'elaborazione e l'esecuzione dei programmi di attività annuale e a medio termine dell'Istituto;
c)
la preparazione delle riunioni del consiglio di amministrazione e del forum di esperti;
d)
la redazione e la pubblicazione della relazione annuale di cui all', paragrafo 2;
e)
tutte le questioni riguardanti il personale, in particolare l'esercizio dei poteri di cui all', paragrafo 3;
f)
le questioni riguardanti l'amministrazione corrente; e
g)
l'applicazione di efficaci procedure di sorveglianza e valutazione dei risultati dell'Istituto rapportati ai suoi obiettivi, sulla base di standard riconosciuti a livello professionale. Il direttore riferisce annualmente al consiglio di amministrazione sui risultati del sistema di sorveglianza.
4. Il direttore rende conto della gestione delle proprie attività al consiglio di amministrazione e assiste alle sue riunioni senza diritto di voto. Può anche essere invitato dal Parlamento europeo a riferire nel quadro di un'audizione su questioni significative legate alle attività dell'Istituto.
5. Il direttore è il rappresentante legale dell'Istituto.
Storico versioni
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