Art. 13
Personale
In vigore dal 20 dic 2006
Personale
1. Al personale dell'Istituto si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (12) e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee per l'applicazione di detti statuto e regime.
2. Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, adotta le necessarie disposizioni di esecuzione, secondo le modalità di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari. Il consiglio di amministrazione può adottare disposizioni che consentano di assumere esperti nazionali distaccati dagli Stati membri presso l'Istituto.
3. L'Istituto esercita nei confronti del proprio personale i poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina.
Storico versioni
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