Art. 16

Modifiche al regolamento (CE) n. 450/2003

In vigore dal 20 dic 2006
Modifiche al regolamento (CE) n. 450/2003 Il regolamento (CE) n. 450/2003 è così modificato: 1) i termini «NACE Rev. 1» sono sostituiti da «NACE Rev. 2» in tutto il testo; 2) l’ è sostituito dal seguente: « Campo d'applicazione 1.   Il presente regolamento si applica a tutte le attività definite nelle sezioni da B a S della NACE Rev. 2. 2.   L'inclusione delle attività economiche definite nelle sezioni da O a S della NACE Rev. 2 nel campo d'applicazione del presente regolamento è stabilita secondo la procedura di cui all', paragrafo 2 tenendo conto degli studi di fattibilità di cui all'.»; 3) l’ è sostituito dal seguente: « Frequenza e dati retrospettivi 1.   I dati per l'ICL vengono calcolati per la prima volta secondo la NACE Rev. 2 per il primo trimestre del 2009 e, successivamente, di trimestre in trimestre (con scadenza il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ogni anno). 2.   I dati retrospettivi per il periodo compreso tra il primo trimestre del 2000 e il quarto trimestre del 2008 vengono messi a disposizione dagli Stati membri. Tali dati retrospettivi sono forniti per ciascuna delle sezioni da B a N della NACE Rev. 2 nonché per le componenti del costo del lavoro di cui all', paragrafo 1.»; 4) all' il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   I dati retrospettivi di cui all' sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) contemporaneamente agli ICL del primo trimestre del 2009.»; 5) all' la lettera c) è sostituita dal testo seguente: «c) l'inclusione delle sezioni da O a S della NACE Rev. 2 ();».
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