Art. 6

Provvedimenti di applicazione

In vigore dal 20 dic 2006
Provvedimenti di applicazione 1.   I seguenti provvedimenti relativi all’applicazione della NACE Rev. 2 sono adottati conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all', paragrafo 2: a) decisioni necessarie in caso di problemi derivanti dall’applicazione della NACE Rev. 2, compreso l'inserimento di attività economiche in classi specifiche; e b) provvedimenti tecnici volti ad assicurare una transizione totalmente coordinata dalla NACE Rev. 1.1 alla NACE Rev. 2, segnatamente per quanto riguarda i problemi connessi a rotture delle serie temporali, compresi doppie relazioni e calcolo retrospettivo delle serie temporali. 2.   Sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all', paragrafo 3, le misure relative alla NACE Rev. 2 intese a modificare o integrare elementi non essenziali del presente regolamento: a) per tener conto degli sviluppi tecnologici o economici; o b) per uniformarla ad altre classificazioni economiche e sociali. 3.   Occorre tenere conto del principio secondo il quale i vantaggi dell'aggiornamento della NACE Rev. 2 devono essere preponderanti rispetto ai costi nonché del principio secondo il quale i costi e gli oneri aggiuntivi rimangono entro limiti ragionevoli.
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