Art. 6
Provvedimenti di applicazione
In vigore dal 20 dic 2006
Provvedimenti di applicazione
1. I seguenti provvedimenti relativi all’applicazione della NACE Rev. 2 sono adottati conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all', paragrafo 2:
a)
decisioni necessarie in caso di problemi derivanti dall’applicazione della NACE Rev. 2, compreso l'inserimento di attività economiche in classi specifiche; e
b)
provvedimenti tecnici volti ad assicurare una transizione totalmente coordinata dalla NACE Rev. 1.1 alla NACE Rev. 2, segnatamente per quanto riguarda i problemi connessi a rotture delle serie temporali, compresi doppie relazioni e calcolo retrospettivo delle serie temporali.
2. Sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all', paragrafo 3, le misure relative alla NACE Rev. 2 intese a modificare o integrare elementi non essenziali del presente regolamento:
a)
per tener conto degli sviluppi tecnologici o economici; o
b)
per uniformarla ad altre classificazioni economiche e sociali.
3. Occorre tenere conto del principio secondo il quale i vantaggi dell'aggiornamento della NACE Rev. 2 devono essere preponderanti rispetto ai costi nonché del principio secondo il quale i costi e gli oneri aggiuntivi rimangono entro limiti ragionevoli.
Storico versioni
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