Art. 8
Applicazione della NACE Rev. 2
In vigore dal 20 dic 2006
Applicazione della NACE Rev. 2
1. Le unità statistiche cui è fatto riferimento nei registri d'imprese istituiti a norma del regolamento (CEE) n. 2186/93 sono classificate secondo la NACE rev. 2.
2. Gli Stati membri elaborano le statistiche relative alle attività economiche svolte a partire dall’1 gennaio 2008 in base alla NACE Rev. 2 o a una classificazione nazionale ad essa conforme a norma dell’.
3. In deroga al paragrafo 2, dal 1o gennaio 2009 le statistiche congiunturali, elaborate a norma del regolamento (CE) n. 1165/98, e l’indice del costo del lavoro, elaborato a norma del regolamento (CE) n. 450/2003, sono prodotti in base alla NACE Rev. 2.
4. La disposizione di cui al paragrafo 2 non si applica all’elaborazione delle seguenti statistiche:
a)
le statistiche sui conti nazionali a norma del regolamento (CE) n. 2223/96;
b)
i conti economici dell'agricoltura a norma del regolamento (CE) n. 138/2004;
c)
le statistiche relative alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero a norma del regolamento (CE) n. 184/2005.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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