Art. 4

Classificazioni nazionali delle attività economiche

In vigore dal 20 dic 2006
Classificazioni nazionali delle attività economiche 1.   Le statistiche degli Stati membri presentate in base alle attività economiche vanno elaborate utilizzando la NACE Rev. 2 o una classificazione nazionale ricavata da essa. 2.   La classificazione nazionale può contenere nuove voci e livelli, inoltre è possibile utilizzare codici diversi. Ogni livello, ad eccezione del più alto, deve comprendere le stesse voci del corrispondente livello della NACE Rev. 2, oppure voci che ne costituiscono un’esatta ripartizione. 3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per approvazione prima della pubblicazione, i progetti di documenti che definiscono o modificano la classificazione nazionale. Entro due mesi la Commissione verifica la conformità di questi progetti al paragrafo 2. La Commissione trasmette agli altri Stati membri, per informazione, la classificazione nazionale approvata. Le classificazioni nazionali degli Stati membri comprendono una tabella di corrispondenza tra la classificazione nazionale e la NACE Rev. 2. 4.   In caso di incompatibilità tra alcune voci della NACE Rev. 2 e la struttura economica nazionale la Commissione può autorizzare uno Stato membro ad utilizzare un raggruppamento delle voci della NACE Rev. 2 per settori specifici. Per ottenere tale autorizzazione lo Stato membro interessato deve fornire alla Commissione ogni informazione necessaria per valutare la richiesta. Entro tre mesi la Commissione prende una decisione al riguardo. Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 2 tale autorizzazione non può tuttavia consentire allo Stato membro interessato di scomporre le voci raggruppate in modo diverso da quello previsto dalla NACE Rev. 2. 5.   La Commissione, unitamente allo Stato membro interessato, effettua un riesame periodico delle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 4, al fine di verificare se siano ancora giustificate.
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