Art. 14
Modifiche al regolamento (CE) n. 530/1999
In vigore dal 20 dic 2006
Modifiche al regolamento (CE) n. 530/1999
Il regolamento (CE) n. 530/1999 è così modificato:
1)
i termini «NACE Rev. 1» sono sostituiti da «NACE Rev. 2» in tutto il testo;
2)
all':
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le statistiche hanno per oggetto tutte le attività economiche comprese nelle sezioni B (Estrazioni di minerali), C (Attività manifatturiere), D (Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata), E (Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e decontaminazione), F (Costruzioni), G (Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli), H (Trasporto e magazzinaggio), I (Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione), J (Informazione e comunicazione), K (Attività finanziarie e assicurative), L (Attività immobiliari), M (Attività professionali, scientifiche e tecniche), N (Attività amministrative e di servizi di supporto), P (Istruzione), Q (Attività dei servizi sanitari e di assistenza sociale), R (Arte, spettacoli e tempo libero) e S (Altre attività di servizi) della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE Rev. 2).»;
b)
il paragrafo 2 è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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