Art. 4

In vigore dal 19 dic 2006
La domanda di titolo di importazione, per i prodotti dei codici NC 0714 10 10 , 0714 10 91 e 0714 10 99 originari della Thailandia, viene presentata alle autorità competenti degli Stati membri, accompagnata dall'originale del titolo di esportazione. L'originale del titolo di esportazione viene conservato dall'organismo che emette il titolo d'importazione. Tuttavia, se la domanda di titolo d'importazione riguarda soltanto una parte del quantitativo indicato nel titolo di esportazione, l'organismo emittente riporta sull'originale il quantitativo per il quale quest'ultimo è stato utilizzato e, dopo avervi apposto il suo timbro, riconsegna l'originale all'interessato. Ai fini del rilascio del titolo d'importazione, viene preso in considerazione soltanto il quantitativo indicato nel titolo di esportazione come «shipped weight».
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