Art. 1

In vigore dal 19 dic 2006
1.   Per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007, è aperto un contingente tariffario d'importazione per 5 500 000 t di manioca di cui ai codici NC 0714 10 10 , 0714 10 91 e 0714 10 99 originaria della Thailandia. Nell'ambito di tale contingente, il tasso del dazio doganale applicabile è fissato al 6 % ad valorem. Il contingente reca il numero d'ordine 09.4008. 2.   I prodotti di cui al paragrafo 1 beneficiano del regime previsto dal presente regolamento se sono importati sulla base di titoli d'importazione il cui rilascio è subordinato alla presentazione di un titolo di esportazione verso la Comunità, rilasciato dal «Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce, Government of Thailand», di seguito «titolo di esportazione». 3.   Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000, (CE) n. 1342/2003 e (CE) n. 1301/2006.
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