Art. 2
In vigore dal 19 dic 2006
1. Il titolo di esportazione deve essere redatto su un formulario conforme al modello riprodotto all'allegato I, composto di un originale e di almeno una copia.
Il formulario ha un formato di circa 210 mm × 297 mm. L'originale è stampato su carta bianca con sovrimpresso un fondo arabescato di colore giallo che renda palese qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
2. Il titolo di esportazione è compilato in lingua inglese.
3. L'originale e le copie del titolo di esportazione possono essere compilati a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, devono essere compilati a stampatello con penna a inchiostro.
4. Ogni titolo di esportazione reca un numero di serie prestampato; esso contiene inoltre nella casella superiore un numero di titolo. Le copie recano gli stessi numeri dell'originale.
Storico versioni
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