Art. 9

In vigore dal 19 dic 2006
1.   La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano, nella casella 8, la dicitura «Thailandia». 2.   Il titolo d'importazione reca: a) nella casella 24, una delle diciture riportate nell'allegato III; b) nella casella 20, le seguenti indicazioni: i) il nome della nave che figura sul titolo di esportazione thailandese; ii) il numero e la data del titolo di esportazione thailandese. 3.   Il titolo d'importazione può essere accettato a sostegno della dichiarazione di immissione in libera pratica soltanto se, segnatamente sulla base di una copia della polizza di carico presentata dall'interessato, risulta che i prodotti per i quali è chiesta l'immissione in libera pratica sono stati trasportati nella Comunità dalla nave indicata nel titolo d'importazione. 4.   Fatta salva l'applicazione dell' del presente regolamento e in deroga all', paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il quantitativo immesso in libera pratica non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra 0.
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