Art. 12

In vigore dal 19 dic 2006
1.   Per ciascuna domanda di titolo di importazione gli Stati membri comunicano quotidianamente alla Commissione, per via elettronica, per mezzo dei formulari messi a loro disposizione dalla Commissione e alle condizioni previste dal sistema informatico organizzato da quest'ultima, le seguenti informazioni: a) il quantitativo per il quale è richiesto il titolo d'importazione, se necessario con l'indicazione «Titolo d'importazione complementare»; b) il numero del titolo di esportazione presentato, che figura nella casella superiore del titolo stesso; c) la data di rilascio del titolo di esportazione; d) il quantitativo totale per il quale è stato rilasciato il titolo di esportazione. 2.   Al più tardi alla fine del primo semestre del 2008, le autorità incaricate del rilascio dei titoli d'importazione comunicano alla Commissione, per via elettronica, alle condizioni di cui al paragrafo 1, l'elenco completo dei quantitativi non imputati che figurano sul retro dei titoli d'importazione, il nome della nave e il numero di contratto di trasporto a destinazione della Comunità europea, nonché i numeri dei titoli di esportazione in questione.
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