Art. 4
Finanziamento comunitario
In vigore dal 18 dic 2006
Finanziamento comunitario
La dotazione finanziaria per lo svolgimento dei compiti di cui all’ per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è pari a 154 000 000 EUR.
Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio nel limite del quadro finanziario. A tale riguardo occorre garantire il necessario finanziamento per l'assistenza operativa agli Stati membri a norma dell', lettera c).
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