Art. 3
Ambito di applicazione
In vigore dal 18 dic 2006
Ambito di applicazione
Il contributo finanziario della Comunità di cui all’ viene concesso all’Agenzia per finanziare azioni come quelle menzionate nel piano d'azione e quelle che si articolano in particolare nelle seguenti aree:
a)
l’informazione e la raccolta, l’analisi e la diffusione delle migliori pratiche, tecniche e innovazioni quali gli strumenti di vigilanza dello svuotamento di serbatoi nel campo dell'intervento contro l'inquinamento provocato dalle navi;
b)
la cooperazione e il coordinamento e l'offerta agli Stati membri e alla Commissione di assistenza tecnica e scientifica nel quadro delle attività dei pertinenti accordi regionali;
c)
l’assistenza operativa e l’offerta su richiesta di mezzi supplementari, come navi stand-by ed attrezzature antinquinamento, a sostegno delle azioni di intervento degli Stati membri in caso di inquinamento accidentale o deliberato provocato da navi.
Storico versioni
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