Art. 2

Definizioni

In vigore dal 18 dic 2006
Definizioni Ai sensi del presente regolamento si intende per: a) «l’Agenzia»: l’Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002; b) «accordi regionali»: gli accordi bilaterali e regionali conclusi tra Stati costieri per prestarsi assistenza reciproca in caso di incidenti che provochino un inquinamento marittimo; c) «idrocarburi»: combustibili fossili in ogni forma inclusi petrolio greggio, olio combustibile, fanghi, residui di petrolio e prodotti raffinati come stabilito dalla Convenzione internazionale sui preparativi, la reazione e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi del 1990; d) «sostanze pericolose e nocive»: qualsiasi sostanza diversa dagli idrocarburi che, se introdotta nell'ambiente marino, può essere pericolosa per la salute umana, danneggiare le risorse e la vita marina, deteriorare le attrezzature di svago e interferire con altri usi legittimi del mare, come previsto dal Protocollo sulla preparazione, reazione e cooperazione in materia di incidenti inquinanti mediante sostanze pericolose e nocive del 2000.
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Definizioni (Art. 2 Regolamento (UE) 2006/2038) — Testo vigente | Portale Normativo