Art. 2
Definizioni
In vigore dal 18 dic 2006
Definizioni
Ai sensi del presente regolamento si intende per:
a)
«l’Agenzia»: l’Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002;
b)
«accordi regionali»: gli accordi bilaterali e regionali conclusi tra Stati costieri per prestarsi assistenza reciproca in caso di incidenti che provochino un inquinamento marittimo;
c)
«idrocarburi»: combustibili fossili in ogni forma inclusi petrolio greggio, olio combustibile, fanghi, residui di petrolio e prodotti raffinati come stabilito dalla Convenzione internazionale sui preparativi, la reazione e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi del 1990;
d)
«sostanze pericolose e nocive»: qualsiasi sostanza diversa dagli idrocarburi che, se introdotta nell'ambiente marino, può essere pericolosa per la salute umana, danneggiare le risorse e la vita marina, deteriorare le attrezzature di svago e interferire con altri usi legittimi del mare, come previsto dal Protocollo sulla preparazione, reazione e cooperazione in materia di incidenti inquinanti mediante sostanze pericolose e nocive del 2000.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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