Art. 6
Tutela degli interessi finanziari della Comunità
In vigore dal 18 dic 2006
Tutela degli interessi finanziari della Comunità
1. In sede di attuazione delle azioni finanziate in virtù del presente regolamento, la Commissione e l’Agenzia assicurano la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante l’applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l’applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (5) e (Euratom, CE) n. 2185/96 (6) del Consiglio, nonché dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).
2. Per le azioni comunitarie finanziate nell’ambito del presente regolamento, la nozione di irregolarità di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 è da intendersi come qualsiasi violazione di una disposizione di diritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un’azione o da un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere l’effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea o ai bilanci da questa gestiti, a causa di una spesa ingiustificata.
3. La Commissione e l'Agenzia, nell'ambito della propria rispettiva sfera di competenza, assicurano che i fondi destinati al finanziamento delle azioni comunitarie a norma del presente regolamento vengano spesi nel migliore dei modi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:2038:oj#art-6