Art. 7
Modifiche del regolamento (CE) n. 1406/2002
In vigore dal 18 dic 2006
Modifiche del regolamento (CE) n. 1406/2002
Il regolamento (CE) n. 1406/2002 è modificato come segue:
a)
All’articolo 10, paragrafo 2 è inserita la seguente lettera:
«l)
riesamina l’esecuzione finanziaria del piano dettagliato di cui alla lettera k) e gli impegni di bilancio previsti dal regolamento (CE) n. 1891/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (*1) sul finanziamento pluriennale dell'azione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l'inquinamento causato dalle navi sulla base della relazione di cui all’articolo 15, paragrafo 2, lettera g) del presente regolamento. Questo riesame viene effettuato una volta presentato lo stato previsionale delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo, come previsto all'articolo 18, paragrafo 5 del presente regolamento.
(*1)
GU L 394 del 30.12.2006, pag. 1
»
"
b)
All’articolo 15, paragrafo 2 è inserita la seguente lettera:
“g)
entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta alla Commissione e al consiglio di amministrazione una relazione sull’esecuzione finanziaria del piano dettagliato delle attività dell’Agenzia in materia di preparazione e di intervento antinquinamento e riferisce sullo stato di avanzamento di tutte le azioni finanziate nell’ambito del piano. La Commissione a sua volta presenta tale relazione per informazione al Parlamento europeo, al comitato istituito dall' della decisione n. 2850/2000/CE e al comitato di cui all' della decisione 2001/792/CE, Euratom.”
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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