Art. 8
Deroghe
In vigore dal 18 dic 2006
Deroghe
1. Qualora l'inclusione nelle statistiche di un particolare comparto del settore della pesca di uno Stato membro comporti difficoltà per le autorità nazionali sproporzionate rispetto all'importanza di tale comparto, allo Stato membro in questione può essere accordata una deroga secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, consentendogli di escludere i dati statistici riguardanti tale comparto dai dati statistici nazionali trasmessi.
2. Quando chiede una deroga a norma del paragrafo 1, uno Stato membro, per motivare la sua richiesta, trasmette alla Commissione una relazione sui problemi incontrati nell'applicazione del presente regolamento al complesso degli sbarchi sul proprio territorio.
Storico versioni
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