Art. 7
Periodi di transizione
In vigore dal 18 dic 2006
Periodi di transizione
Per l'attuazione del presente regolamento possono essere accordati agli Stati membri, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, periodi di transizione di durata non superiore a tre anni a decorrere dalla sua entrata in vigore.
Storico versioni
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