Art. 6

Metodologia

In vigore dal 18 dic 2006
Metodologia 1.   Entro il 19 gennaio 2008 ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione una relazione metodologica dettagliata in cui descrive le modalità di rilevazione dei dati e di compilazione delle statistiche. La relazione illustra in dettaglio le eventuali tecniche di campionamento e contiene una valutazione della qualità delle stime risultanti. 2.   La Commissione esamina le relazioni e presenta le sue conclusioni al competente gruppo di lavoro del comitato permanente di statistica agraria (in seguito denominato il «comitato»), istituito dall' della decisione 72/279/CEE del Consiglio (6). 3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni modifica delle informazioni fornite a norma del paragrafo 1 entro tre mesi dal momento in cui essa è stata apportata e ragguagliano inoltre la Commissione in merito a qualsiasi cambiamento significativo dei metodi di rilevazione utilizzati.
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