Art. 1

Definizioni

In vigore dal 18 dic 2006
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «navi da pesca della Comunità», le navi da pesca che battono bandiera di uno Stato membro e che sono registrate nella Comunità; 2) «navi da pesca dell'EFTA», le navi da pesca che battono bandiera di un paese dell'EFTA o che sono registrate in un paese dell'EFTA; 3) «valore unitario»: a) il valore alla prima vendita dei prodotti della pesca sbarcato (in valuta nazionale) diviso per quantità sbarcata (in tonnellate), o b) per i prodotti della pesca non venduti immediatamente, il prezzo medio per tonnellata in valuta nazionale stimato utilizzando un metodo appropriato.
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