Art. 2
Obblighi degli Stati membri
In vigore dal 18 dic 2006
Obblighi degli Stati membri
1. Ogni anno ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione i dati statistici sui prodotti della pesca sbarcati sul proprio territorio da navi da pesca della Comunità e dell'EFTA (in seguito denominati «dati statistici»).
2. Ai fini del presente regolamento si intendono sbarcati sul territorio dello Stato membro dichiarante i seguenti prodotti della pesca:
a)
prodotti sbarcati nei porti nazionali da pescherecci o da altre componenti della flotta di pesca in seno alla Comunità;
b)
i prodotti sbarcati da navi da pesca dello Stato membro dichiarante in porti non comunitari, per i quali è emesso il documento T2M riportato nell'allegato 43 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (5).
Storico versioni
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