Art. 3

Compilazione dei dati statistici

In vigore dal 18 dic 2006
Compilazione dei dati statistici 1.   I dati statistici riguardano il totale degli sbarchi sul territorio nazionale in seno alla Comunità. 2.   È ammesso il ricorso a tecniche di campionamento in quei casi in cui, in considerazione delle caratteristiche strutturali di un particolare comparto del settore della pesca di uno Stato membro, la rilevazione esaustiva di dati comporterebbe difficoltà per le autorità nazionali sproporzionate rispetto all'importanza di tale comparto.
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Compilazione dei dati statistici (Art. 3 Regolamento (UE) 2006/1921) — Testo vigente | Portale Normativo