Art. 10

Valutazione

In vigore dal 18 dic 2006
Valutazione Entro il 19 gennaio 2010, e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sui dati statistici definiti in applicazione del presente regolamento e, in particolare, sulla loro pertinenza e qualità. Tale relazione procede, inoltre, ad un'analisi costi — benefici del sistema istituito per la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici ed indica le migliori prassi che consentano di ridurre l'onere di lavoro per gli Stati membri e di accrescere l'utilità e la qualità di tali dati statistici.
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Valutazione (Art. 10 Regolamento (UE) 2006/1921) — Testo vigente | Portale Normativo