Art. 21

Autorità di certificazione competente

In vigore dal 14 dic 2006
Autorità di certificazione competente 1.   Gli Stati membri designano l’autorità di certificazione competente e garantiscono l’esistenza e l’operatività dei controlli e dei manuali delle procedure necessari a garantire una qualità minima e la tracciabilità del luppolo e dei prodotti derivati. 2.   La certificazione è svolta dall’autorità di certificazione competente o dai suoi rappresentanti. L’autorità è dotata di risorse adeguate allo svolgimento dei propri compiti. 3.   L’autorità di certificazione competente è incaricata di garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. La frequenza e la regolarità dei controlli di conformità sono decise dallo Stato membro in base a un’analisi dei rischi, fermo restando l’obbligo di eseguire almeno un controllo al mese. L’efficacia dei parametri utilizzati per l’analisi dei rischi negli anni precedenti è valutata su base annua.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1850:oj#art-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo