Art. 21
Autorità di certificazione competente
In vigore dal 14 dic 2006
Autorità di certificazione competente
1. Gli Stati membri designano l’autorità di certificazione competente e garantiscono l’esistenza e l’operatività dei controlli e dei manuali delle procedure necessari a garantire una qualità minima e la tracciabilità del luppolo e dei prodotti derivati.
2. La certificazione è svolta dall’autorità di certificazione competente o dai suoi rappresentanti. L’autorità è dotata di risorse adeguate allo svolgimento dei propri compiti.
3. L’autorità di certificazione competente è incaricata di garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. La frequenza e la regolarità dei controlli di conformità sono decise dallo Stato membro in base a un’analisi dei rischi, fermo restando l’obbligo di eseguire almeno un controllo al mese. L’efficacia dei parametri utilizzati per l’analisi dei rischi negli anni precedenti è valutata su base annua.
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