Art. 23
Comunicazioni
In vigore dal 14 dic 2006
Comunicazioni
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 30 giugno 2007:
a)
il nome e l’indirizzo dell’autorità di certificazione competente;
b)
le misure adottate per attuare il presente regolamento.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno:
a)
un elenco delle zone di produzione del luppolo;
b)
un elenco dei centri di certificazione con il codice di ciascun centro;
c)
le variazioni intervenute nell’anno precedente in relazione al nome e all’indirizzo dell’autorità di certificazione competente.
Storico versioni
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