Art. 23

Comunicazioni

In vigore dal 14 dic 2006
Comunicazioni 1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 30 giugno 2007: a) il nome e l’indirizzo dell’autorità di certificazione competente; b) le misure adottate per attuare il presente regolamento. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno: a) un elenco delle zone di produzione del luppolo; b) un elenco dei centri di certificazione con il codice di ciascun centro; c) le variazioni intervenute nell’anno precedente in relazione al nome e all’indirizzo dell’autorità di certificazione competente.
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Comunicazioni (Art. 23 Regolamento (UE) 2006/1850) — Testo vigente | Portale Normativo