Art. 22
Riconoscimento dei centri di certificazione
In vigore dal 14 dic 2006
Riconoscimento dei centri di certificazione
1. L’autorità di certificazione competente riconosce i centri di certificazione, dotati di personalità giuridica o aventi capacità giuridica sufficiente per essere soggetto di diritti e di obblighi ai sensi della legislazione nazionale, e provvede affinché tali centri dispongano di strutture adeguate allo svolgimento delle necessarie attività analitiche, statistiche, di campionamento e di registrazione dei dati.
In base a un’analisi dei rischi, ma almeno due volte per anno civile, l’autorità di certificazione competente esegue controlli casuali in loco presso i centri di certificazione onde verificare l’osservanza delle disposizioni del comma precedente. L’efficacia dei parametri utilizzati per l’analisi dei rischi negli anni precedenti è valutata su base annua.
2. Qualora si constati che, nella preparazione dei prodotti derivati dal luppolo, sono stati usati componenti non ammessi o che i componenti utilizzati non sono conformi alle informazioni contenute nel certificato ai sensi dell’ e qualora ciò sia imputabile ad azione deliberata o a colpa grave da parte del centro di certificazione, l’autorità di certificazione competente revoca il riconoscimento di tale centro.
Il riconoscimento non può essere concesso nuovamente nei 12 mesi successivi alla data della revoca. A richiesta del centro di certificazione al quale è stato revocato, il riconoscimento viene concesso nuovamente dopo due anni o, in casi gravi, dopo tre anni dalla data della revoca.
Storico versioni
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