Art. 6

In vigore dal 12 dic 2006
Le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione, non oltre la fine di ogni mese, i dati statistici relativi ai quantitativi di paste alimentari, per codice NC, specificando i quantitativi che beneficiano di una restituzione all'esportazione e i quantitativi che non beneficiano di restituzioni all'esportazione, per i quali nel corso del mese precedente sono stati vidimati certificati dagli uffici doganali in cui hanno luogo le accettazioni delle dichiarazioni di esportazione; le comunicazioni sono inviate all'indirizzo seguente: Commissione europea, Direzione generale per le Imprese e l’industria, «Regime non compreso nell'allegato I», B-1049 Bruxelles/Brussel .
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