Art. 3
In vigore dal 12 dic 2006
1. Il certificato P 2 e le sue copie sono rilasciati dall'organismo emittente designato da ciascuno Stato membro. Ogni certificato rilasciato è contrassegnato da un numero d'ordine assegnato dall'organismo emittente. Le copie recano un numero d'ordine identico a quello dell'originale.
2. L'organismo emittente conserva la copia n. 3 e consegna l'originale e le altre due copie, muniti della sua vidimazione nella casella 9, quale figura nel modello riportato nell'allegato I, all'esportatore, che deve presentarli all'ufficio doganale della Comunità all'atto di accettazione della dichiarazione d'esportazione verso gli Stati Uniti d'America.
Storico versioni
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