Art. 4
In vigore dal 12 dic 2006
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, il documento di cui all', paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 800/1999 deve recare, oltre alle informazioni previste dallo stesso paragrafo, anche la menzione del numero d'ordine e della data di rilascio del certificato P 2.
2. L'autorità competente segna, nella parte corrispondente della casella 10 dell'originale e delle copie del certificato P 2, se le merci beneficiano di una restituzione o non beneficiano di restituzioni. L'ufficio doganale di cui all', paragrafo 2, verifica che il documento sia debitamente compilato e appone la sua vidimazione alla casella 10 dell'originale e delle copie del certificato P 2.
3. Nel caso previsto dall', paragrafo 2, nessun certificato P 2 può essere vidimato dall'ufficio doganale di cui all', paragrafo 2.
4. Il certificato P 2, unitamente alla copia n. 1, è consegnato all'interessato dall'ufficio doganale. La copia n. 2 del documento è conservata dall'ufficio doganale.
Storico versioni
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