Art. 1

In vigore dal 12 dic 2006
1.   In caso di esportazione delle merci di cui ai codici NC 1902 11 00 e 1902 19 verso una destinazione diversa dagli Stati Uniti d'America, la restituzione specifica fissata per l'esportazione dei cereali sotto forma di merci di cui ai codici NC 1902 11 00 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America non è presa in considerazione per la determinazione del tasso più basso della restituzione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 800/1999. 2.   Nel caso di prodotti cerealicoli che si trovino in una delle situazioni previste dall'articolo 23, paragrafo 2, del trattato, e che siano utilizzati per la fabbricazione di merci di cui ai codici NC 1902 11 00 e 1902 19 nella quale sono altresì incorporati certi quantitativi di cereali posti sotto il regime di perfezionamento attivo, l'esportazione delle suddette merci verso gli Stati Uniti d'America non dà diritto al beneficio della restituzione all'esportazione per i suddetti prodotti.
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