Art. 4

Domande di aiuto e di pagamento

In vigore dal 7 dic 2006
Domande di aiuto e di pagamento 1.   Fatte salve le disposizioni specifiche del presente regolamento, gli Stati membri istituiscono procedure adeguate per la presentazione delle domande di aiuto. 2.   Per le misure che implicano impegni pluriennali, il beneficiario presenta domande annue. Tuttavia, gli Stati membri che istituiscono efficaci procedure alternative per l’esecuzione dei controlli amministrativi previsti rispettivamente dall’ o dall’ possono rinunciare alla presentazione materiale della domanda annua di pagamento. 3.   Le domande di aiuto e le domande di pagamento possono essere modificate in qualsiasi momento dopo la presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dalle autorità competenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1975:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo