Art. 5

Principi generali di controllo

In vigore dal 7 dic 2006
Principi generali di controllo 1.   Fatte salve le disposizioni specifiche del presente regolamento, gli Stati membri provvedono a che tutti i criteri di ammissibilità fissati dalla normativa nazionale o comunitaria o nei programmi di sviluppo rurale possano essere controllati in base ad una serie di indicatori verificabili che sono tenuti a definire. 2.   Per quanto possibile, i controlli in loco previsti dagli e gli altri controlli eventualmente contemplati dalla normativa comunitaria sulle sovvenzioni agricole sono eseguiti contemporaneamente. 3.   Fatte salve disposizioni specifiche, non sono concessi pagamenti a favore di beneficiari che risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne un vantaggio non conforme agli obiettivi del regime di sostegno.
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