Art. 6
Versamento dell'aiuto
In vigore dal 28 nov 2006
Versamento dell'aiuto
A condizione che i programmi di lavoro approvati siano attuati efficacemente e che il beneficiario trasmetta le relazioni di cui agli entro i termini ivi indicati, il saldo o l'importo totale dell'aiuto finanziario della Comunità per l'attività del laboratorio e l'organizzazione dei seminari è versato dopo l'approvazione delle suddette relazioni.
Storico versioni
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